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Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di credito agrario.
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Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di credito agrario.
Art. unico