Ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-10;349~art3 · fonte su Normattiva