All'articolo 2 della legge 18 dicembre 1983, n. 700, sono aggiunti i seguenti commi: "Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984. Il programma sul quale saranno sentite le regioni, dovra' essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero. Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed e' costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti".

Testo vigente dal 5 giugno 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 356/1985

    Questione infondata
    21 dicembre 1985

    Rientra nella competenza riservata allo Stato dall'art. 71, lett. a) e c), del d.P.R. n. 616 del 1977 - riferendosi alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola ed industriale ed alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale - l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero. Risulta pertanto conforme ai principi costituzionali l'art. 3 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (concernente interventi a sostegno dell'agricoltura), il quale autorizza la spesa di un miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'anno 1984, per attuare un siffatto programma, la cui rilevanza nazionale è confermata dal richiamo al piano agricolo nazionale di cui alla legge n. 984 del 1977 e al piano bieticolo e saccarifero. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del succitato art. 3, primo e secondo comma, sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-04;194~art3 · fonte su Normattiva