Semplificazione delle modalita' di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea All'articolo 24, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «per piu' assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile ».
Testo vigente dal 12 marzo 2024
