All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa puo', sentita la societa' di gestione del mercato, elevare per singole societa' la percentuale prevista dall'articolo 108» sono soppresse.
Testo vigente dal 12 marzo 2024
