Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;
- b)all'articolo 66-ter:
- 1)i commi 4 e 5 sono abrogati;
- 2)al comma 6, lettera a), le parole: «vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero» sono soppresse.
Testo vigente dal 12 marzo 2024
