Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate;
  • b)all'articolo 66-ter:
  • 1)i commi 4 e 5 sono abrogati;
  • 2)al comma 6, lettera a), le parole: «vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero» sono soppresse.

Testo vigente dal 12 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-03-05;21~art8 · fonte su Normattiva