La Cassa per la formazione della proprieta' contadina puo' operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra, sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilita' finanziarie annuali, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.
Testo vigente dal 26 agosto 1980
