Con regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo disciplina i rapporti tra la Scuola nazionale di cinema, il Museo nazionale del cinema di Torino, le altre cineteche promosse dalle regioni o dagli enti locali e le altre cineteche pubbliche e private che fruiscono di contributi pubblici, al fine di realizzare il piu' efficace coordinamento delle loro attivita' e di migliorare la circolazione e la fruizione da parte del pubblico e degli studiosi del materiale conservato, nonche' al fine di razionalizzare le modalita' di conservazione del materiale audiovisivo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, al comma 3, dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono soppresse le parole da: "e coordina " fino alla fine del comma.

Testo vigente dal 9 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-29;404~art5 · fonte su Normattiva