All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario".

Testo vigente dal 25 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art15 · fonte su Normattiva