Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 25 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art20 · fonte su Normattiva