All'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non puo' comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione».

Testo vigente dal 29 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177~art26 · fonte su Normattiva