All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' di trasporto di persone su strada puo' utilizzare autobus locati senza conducente sulla base di un contratto di locazione stipulato con un'impresa locatrice stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro»;
  • b)al comma 4:
  • 1)alla lettera b-bis), le parole: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2,» sono soppresse;
  • 2)dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: «b-ter) i veicoli, aventi piu' di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone».

Testo vigente dal 29 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-25;177~art30 · fonte su Normattiva