Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 34 — Disposizioni in materia di rimorchi
All'articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «e trainabili da» sono inserite le seguenti: «motoveicoli di cui all'articolo 53 e da».
Testo vigente dal 29 novembre 2024
