Art. 2
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero per i beni culturali e ambientali", iscritto nel bilancio triennale dello Stato a legislazione vigente 1993-1995, tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di parte capitale (allegato C/3). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 9 aprile 1993
