Art. 6 — Disposizioni finali e clausola di salvaguardia
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento. Le disposizioni di cui all'articolo 2 attengono alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 22 giugno 2019
