All'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, sono aggiunti i seguenti commi: "All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 2-bis, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte utilizzando per un corrispondente importo le maggiori entrate di cui al precedente comma. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio".

Testo vigente dal 21 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-01-08;2~art4 · fonte su Normattiva