Lo stanziamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni. Le sovvenzioni di cui alla somma indicata al comma precedente saranno assegnate, quanto a lire 1 miliardo, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1980 e per le quali sia stata presentata la preventiva domanda all'amministrazione e, quanto a lire 2 miliardi, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1981.

Testo vigente dal 23 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;146~art3 · fonte su Normattiva