Art. 29 — Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative
A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
Testo vigente dal 11 agosto 1997
