Art. 31 — Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
Testo vigente dal 11 agosto 1997
