Interventi urgenti per l'economia

Art. 31 — Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti

Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.

Testo vigente dal 11 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;266~art31 · fonte su Normattiva