All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-quater) e' sostituita dalla seguente: «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria». All'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura penale, dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

Testo vigente dal 10 ottobre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-26;138~art2 · fonte su Normattiva