Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno". Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare e' ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma puo' essere proposto ricorso per cassazione".

Testo vigente dal 19 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6~art17 · fonte su Normattiva