All'articolo 427 del codice civile, al primo comma e' premesso il seguente: "Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo' stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".

Testo vigente dal 19 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6~art9 · fonte su Normattiva