Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei
Art. 12 — Disposizioni in materia di spettacolo
All'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa' di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarita' delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari";
- b)al comma 3, secondo periodo, le parole: "non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali".
Testo vigente dal 26 luglio 1999
