Art. 8 — Impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale
Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 203, i sovrintendenti, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, per l'attuazione del piano medesimo, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 e fino al 2018, di lire 12.600 milioni. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilita' speciali intestate agli stessi sovrintendenti. Si applica l'articolo 45, commi 31 e 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per le finalita' di cui al comma 1 e' altresi' autorizzata la spesa di lire 73.422 milioni nel 1998, lire 3.098 milioni nel 1999 e lire 6.895 milioni nel 2000.
Testo vigente dal 26 luglio 1999
