Art. 2 — Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonche' la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici gia' costituite. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attivita' informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:
- 1)come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
- 2)come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;
- 3)per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
- b)mantenimento dei contributi, con la possibilita' di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
- 1)per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
- 2)per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
- 3)per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- 4)per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
- c)esclusione dai contributi:
- 1)degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
- 2)di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in mercati regolamentati;
- d)con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
- 1)riduzione a due anni dell'anzianita' di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;
- 2)regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente piu' rappresentative;
- 3)edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
- 4)obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonche' di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
- 5)obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna;
- e)con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
- 1)graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo piu' scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
- 2)valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
- 3)previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di eta' inferiore a 35 anni, nonche' per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
- 4)previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- 5)previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
- f)previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto piu' possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
- g)revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorita' ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilita' di erogare i contributi con una tempistica piu' efficace per le imprese;
- h)introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalita' volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a piu' imprese editrici, autonome e indipendenti;
- i)assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
- l)con riferimento alla rete di vendita:
- 1)attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parita' di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilita' di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attivita', nonche' di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
- 2)promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita' di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
- 3)promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
- 4)completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
- m)con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonche' la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalita' di pagamento;
- n)incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonche' sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonche' di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianita' anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;
- b)riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
- 1)competenze in materia di formazione;
- 2)procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facolta' di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilita' di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
- 3)numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purche' titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- 4)adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentativita' territoriale. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche', per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.
Testo vigente dal 31 ottobre 2016
