L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' sostituito dal seguente: «Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno puo' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave».

Testo vigente dal 31 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-26;198~art5 · fonte su Normattiva