Art. 8 — Nuove disposizioni per la vendita dei giornali
A decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parita' di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno gia' effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicita' regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicita' effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.
Testo vigente dal 31 ottobre 2016
