I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprieta' dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.

Testo vigente dal 10 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-04;10~art2 · fonte su Normattiva