Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte»
Art. 2 — Composizione della giuria
I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:
- a)un rappresentante della famiglia Rotondi;
- b)un rappresentante del comune di Sassocorvaro;
- c)un rappresentante del comune di Carpegna;
- d)un rappresentante del comune di Urbino;
- e)un rappresentante della comunita' montana del Montefeltro;
- f)un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;
- g)un rappresentante della regione Marche;
- h)il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
- i)i competenti soprintendenti delle citta' di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;
- l)il rettore dell'Universita' degli studi di Urbino;
- m)un rappresentante dell'Accademia Raffaello di Urbino;
- n)due personalita' individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
- o)un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa rinuncia o d'impossibilita' dei familiari, il presidente e' eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 5. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte e' conferito annualmente, mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 1, comma 3. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, adotta un regolamento, che prevede i termini per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell'Arca dell'arte, i modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle autocandidature e di ogni altro elemento utile ai fini dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento e' sottoposto, per l'approvazione, al parere vincolante del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da rendere entro tre mesi dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.
Testo vigente dal 8 agosto 2009
