Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comitato di cui al comma 1 e' composto da:

  • a)un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
  • b)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
  • c)un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
  • d)un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
  • e)un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 6 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-19;59~art7 · fonte su Normattiva