Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»
Art. 7 — Comitato di selezione
Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comitato di cui al comma 1 e' composto da:
- a)un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
- b)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
- c)un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- d)un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
- e)un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Testo vigente dal 6 maggio 2024
