Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione. Esse sono composte: dell'insegnante titolare della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso e di altri due insegnanti di ruolo, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, della stessa materia o di materia affine, a seconda che il posto sia per assistente ordinario nell'Accademia di belle arti o nel Liceo artistico. Per i concorsi relativi ai Licei artistici potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni due docenti di materia affine dell'Accademia di belle arti ove ha sede il Liceo, in mancanza di titolari del Liceo stesso. Ove si renda impossibile la costituzione delle Commissioni giudicatrici per mancanza di insegnanti di ruolo, puo' essere richiesta l'opera di insegnanti titolari di altre Accademie di belle arti o di Licei artistici. Le mansioni di segretario nelle predette Commissioni sono affidate ad un funzionario di ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti. Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano, fra loro o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

Testo vigente dal 27 ottobre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-11;1178~art4 · fonte su Normattiva