Qualora l'insegnante titolare riscontri che l'assistente non assolve alle proprie funzioni didattiche previste dall'articolo 2, e' tenuto a fare proposta motivata di sostituzione al capo dell'Istituto che trasmette, entro il mese di maggio, la proposta stessa corredata del proprio parere e di un rapporto motivato del direttore sentito il parere del Consiglio dei professori, limitato per quanto riguarda il Liceo artistico, ai soli professori di materie artistiche del Liceo stesso, e per quanto riguarda l'Accademia, ai professori dell'Accademia stessa, al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro, a norma dell'articolo seguente, puo' disporre il trasferimento dell'assistente, e qualora cio' non si renda possibile, la cessazione dal servizio, sentite in ogni caso le controdeduzioni dell'interessato ed a seguito del parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti. All'assistente che cessa dal servizio, prima che abbia maturato il diritto alla pensione, e' corrisposta una indennita' pari a tante mensilita' del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego, per quanti anni scolastici ha prestato servizio. La cessazione del servizio decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale e' intervenuto il provvedimento.

Testo vigente dal 27 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-11;1178~art6 · fonte del testo