La nomina ai posti di grado iniziale del ruolo istituito con il precedente art. 4 ha luogo a seguito di pubblici concorsi tra candidati provvisti del titolo di ragioniere o di perito commerciale secondo il programma di cui all'allegato n. 2. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti. Un terzo dei posti messi a concorso e' riservato al personale di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari provvisto del titolo di studio previsto nel primo comma. Qualora per insufficienza del numero dei concorrenti o degli idonei non sia coperto il numero dei posti riservati al personale concorrente di gruppo C, la differenza dei posti stessi e' conferita ai concorrenti estranei all'Amministrazione. La Commissione esaminatrice e' composta: di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 5°, presidente; di tre funzionari dello stesso ruolo e di un funzionario di gruppo A del ruolo provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di grado non inferiore al 6°, membri. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 9°.

Testo vigente dal 14 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;270~art5 · fonte del testo