Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 46 — Mutualità volontaria

La mutualita' volontaria e' libera. E' vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalita' di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art46 · fonte su Normattiva