Art. 46 — Mutualità volontaria
La mutualita' volontaria e' libera. E' vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalita' di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
Testo vigente dal 28 dicembre 1978
