Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

Art. 12Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale

L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy di cui al capo II e' costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Testo vigente dal 26 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-15;99~art12 · fonte su Normattiva