Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- Art. 1 — Istituzione degli uffici agricoli di zona
- Art. 2 — Compiti degli Uffici agricoli di zona
- Art. 3 — Istituzione di sezioni specializzate degli ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura
- Art. 4 — Compito di coordinamento demandato agli Ispettorati agrari compartimentali - Istituzione di Uffici amministrativi dell'agricoltura
- Art. 5 — Ruolo amministrativo e ruolo tecnico superiore dell'agricoltura
- Art. 6 — Ruolo della carriera direttiva degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
- Art. 7 — Istituzione del ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi
- Art. 8 — Integrazione dell'articolo 305 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
- Art. 9 — Modifiche all'articolo 306 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
- Art. 10 — Modifiche all'articolo 314 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
- Art. 11 — Modifiche all'articolo 315 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
- Art. 12 — Ruolo tecnico dell'agricoltura e ruolo dei servizi contabili
- Art. 13 — Attribuzioni dei ruoli tecnico superiore dell'agricoltura e tecnico dell'agricoltura
- Art. 14 — Assistenti di economia domestica rurale e relativi compiti
- Art. 15 — Impiegati della carriera esecutiva
- Art. 16 — Personale della carriera ausiliaria
- Art. 17 — Personale per il servizio delle repressioni frodi
- Art. 18 — Qualifiche di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio repressioni frodi
- Art. 19 — Operai per gli istituti di incremento ippico
- Art. 20 — Rimborso delle spese all'agronomo di zona che usi proprio automezzo per le missioni
- Art. 21 — Inquadramento nei ruoli organici dei dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana
- Art. 22 — Norme di inquadramento nei nuovi ruoli
- Art. 23 — Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti
- Art. 24 — Inquadramento in ruolo organico di ex dirigenti U.N.S.E.A., ora in servizio presso il Ministero dell'agricoltura
- Art. 25 — Gradualità dell'ampliamento dei ruoli tecnici
- Art. 26 — Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni
- Art. 27 — Valutazione del servizio presso l'U.N.S.E.A. ai fini delle promozioni
- Art. 28 — Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448
- Art. 29 — Riassorbimento degli assegni personali previsti dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64
- Art. 30 — Inquadramento in apposito ruolo organico del personale della carriera ausiliaria con mansioni di autista
- Art. 31 — Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi presso gli Enti di provenienza da parte del personale che lo Stato ha derivato dall'U.N.S.E.A
- Art. 32 — Titoli di studio per l'ammissione nei ruoli ad esaurimento per il servizio della repressione delle frodi
- Art. 33 — Facoltà di inquadrare nel ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi, chimici appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato
- Art. 34 — Inquadramento negli appositi ruoli ad esaurimento di coloro che già prestano opera per il servizio della repressione delle frodi
- Art. 35 — Inquadramento nel ruolo degli analisti dei chimici addetti al servizio per la repressione delle frodi
- Art. 36 — Modalità per lo svolgimento dei concorsi per il primo conferimento dei posti di organico istituiti per il servizio della repressione delle frodi
- Art. 37 — Valutazione, ai fini della progressione di carriera, dei servizi resi dagli addetti al servizio della repressione delle frodi
- Art. 38 — Divieto di nuove assunzioni di personale per il servizio della repressione frodi
- Art. 39 — Prima attuazione del ruolo delle assistenti rurali
- Art. 40 — Utilizzazione del personale dei servizi dell'Amministrazione presso gli uffici amministrativi degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali
- Art. 41 — Ulteriore utilizzazione del personale del ruolo tecnico della agricoltura e del ruolo dei servizi contabili in incarichi ricoperti prima della entrata in vigore della legge
- Art. 42 — Riscatto, ai fini del trattamento di quiescienza, dei servizi resi per la repressione delle frodi prima dell'inquadramento negli appositi ruoli
- Art. 43 — Riscatto dei servizi resi presso le cattedre ambulanti di agricoltura, ai fini dell'indennità di buonuscita
- Art. 44 — Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
- Art. 45 — Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
- Art. 46 — Estensione delle disposizioni degli articoli 24, 27, 28 e 31 al personale transitato nei ruoli delle Regioni a Statuto speciale
- Art. 47 — Norme di finanziamento
- Art. 48 — Norme di finanziamento
- Art. 49 — Ripartizione dei posti di dotazione organica fra gli uffici