Art. 5 — Copertura finanziaria
All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo straordinario di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 26 gennaio 2018
