Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 4 — Informazioni, accertamenti e controlli

L'Autorita' garante puo' richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'Autorita' garante puo' richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore eta'. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede. L'Autorita' garante puo' richiedere ai soggetti e per le finalita' indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Testo vigente dal 19 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-07-12;112~art4 · fonte su Normattiva