Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore eta'. Le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorita' garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicita' delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici.

Testo vigente dal 19 luglio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-07-12;112~art6 · fonte su Normattiva