Fanno parte del Consiglio:
- 1)il presidente;
- 2)il vice presidente;
- 3)due rappresentanti del Ministero delle finanze;
- 4)due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;
- 5)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 6)cinque esperti;
- 7)un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente Nazionale Idrocarburi e delle societa' da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalita' che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1 a 60, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parita' di voti, quello del presidente.
Testo vigente dal 27 marzo 1953
