Fanno parte del Consiglio:

  • 1)il presidente;
  • 2)il vice presidente;
  • 3)due rappresentanti del Ministero delle finanze;
  • 4)due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;
  • 5)un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • 6)cinque esperti;
  • 7)un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente Nazionale Idrocarburi e delle societa' da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalita' che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1 a 60, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parita' di voti, quello del presidente.

Testo vigente dal 27 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art12 · fonte del testo