Le zone comprese nel territorio ove opera, l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente puo' avvalersi di organi e di Enti aventi finalita' analoghe.

Testo vigente dal 23 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048~art11 · fonte su Normattiva