Il diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, attualmente stabilito in lire trenta per ciascun piombo o contrassegno, e' elevato a lire cento per ciascun piombo o contrassegno.
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
