Il patrimonio della Cassa e' costituito:

  • a)dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
  • b)dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 432;
  • c)dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art16 · fonte del testo