Il patrimonio della Cassa e' costituito:
- a)dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;
- b)dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 432;
- c)dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.
Testo vigente dal 19 gennaio 1952
