Art. 3
I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aumentati rispettivamente di sei posti di assistente e di due posti di subalterno.
Testo vigente dal 4 luglio 1952
