Art. 6
L'Universita' di Messina versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante, assistente, di segreteria e subalterno, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti.
Testo vigente dal 4 luglio 1952
