Art. 3 — Disposizioni finanziarie e finali
Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
Testo vigente dal 10 ottobre 2025
