Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

Art. 4Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale

La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, puo' dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «One Health» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettivita'.

Testo vigente dal 12 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-01;49~art4 · fonte su Normattiva