Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Fermo. Le responsabilita' relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.
Testo vigente dal 15 giugno 2004
