Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determinazione delle tabelle e' effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.
Testo vigente dal 15 giugno 2004
