Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura
Art. 1
Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.
Testo vigente dal 27 aprile 1957
